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Cos'è una CER

CER in breve

Cos’è una Comunità Energetica (CER).

Le persone, le aziende e gli enti pubblici possono costituire, con diverse forme giuridiche, una Comunità Energetica per condividere l’energia prodotta con impianti da fonti rinnovabili. 

Chi può partecipare alla CER e i diversi ruoli.

Alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e amministrazioni pubbliche locali. I partecipanti possono assumere due ruoli distinti: prosumer (produttori e consumatori di energia) o consumatori. I Prosumer sono sia consumatori che proprietari di impianti di produzione di energia rinnovabile mentre i Consumatori sono coloro che utilizzano l’energia condivisa prodotta.

Come costituire una CER.

La CER, che può assumere varie forme giuridiche (associazione, cooperatica ecc.), deve presentare una domanda specifica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con l’indicazione di tutti i contatori di energia elettrica (POD) dei suoi membri. La CER non ha uno scopo di lucro e deve garantire ai partecipanti la libertà di aderire e recedere in qualsiasi momento.

La condivisione dell’energia in modo “virtuale” e l’incentivo.

L’energia viene scambiata in modalità “virtuale”, quindi i prosumer continueranno ad autoconsumare l’energia che producono e a immettere in rete l’eccesso, ricevendo il corrispettivo. I consumatori, invece, continueranno a prelevare energia dalla rete e a pagare le bollette al gestore da loro scelto e riceveranno la quota di incentivo previsto da Regolamento interno.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) calcola la quantità di energia condivisa dai partecipanti alla comunità energetica, utilizzando i dati registrati dai punti di prelievo e consegna (POD). Successivamente, il GSE calcola l’incentivo che corrisponde alla quantità di energia condivisa e lo versa alla Comunità Energetica.

La CER poi distribuirà l’incentivo ai suoi partecipanti secondo le modalità definite nel regolamento della comunità. I criteri di suddivisione dell’incentivo variano a seconda delle preferenze e delle regole stabilite dagli stessi membri.

Il territorio di riferimento: la cabina primaria.

Il GSE calcola l’incentivo sulla base dell’energia condivisa tra i partecipanti alla CER all’interno della medesima cabina primaria della rete elettrica. Per verificare il territorio servito dalla cabina primaria alla quale appartiene il tuo contatore visita il sito del GSE e effettua la ricerca per indirizzo.

I benefici delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Ambientali: le comunità energetiche promuovono l’uso di fonti di energia rinnovabile, come solare, eolico o idroelettrico, contribuendo alla riduzione dell’uso di combustibili fossili. Così facendo, giocano un ruolo fondamentale nella riduzione dell’impatto ambientale dell’energia e nell’accelerare la transizione verso un modello energetico sostenibile.

Economici: la condivisione dell’energia consente ai partecipanti della CER di accedere a incentivi statali che altrimenti non riceverebbero. Inoltre, l’installazione di impianti fotovoltaici aumenta il valore degli immobili, siano essi privati, pubblici o aziendali.

Sociali: oltre alla condivisione dell’energia, i partecipanti alla CER hanno la possibilità di promuovere e condividere iniziative sociali. Possono anche concordare di destinare una parte dell’incentivo a progetti benefici o per supportare la promozione della transizione energetica.

Cos’è una Comunità Energetica (CER).

Le persone, le aziende e gli enti pubblici possono costituire, sotto diverse forme giuridiche, una Comunità Energetica per condividere l’energia prodotta con impianti da fonti rinnovabili.  ciao

Chi può partecipare alla CER e i diversi ruoli.

Alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e amministrazioni pubbliche locali. I partecipanti possono assumere due ruoli distinti: prosumer (produttori e consumatori di energia) o consumatori. I Prosumer sono sia consumatori che proprietari di impianti di produzione di energia rinnovabile mentre i Consumatori sono coloro che utilizzano l’energia condivisa prodotta.

Come costituire una CER.

La CER, che può assumere varie forme giuridiche, deve presentare una domanda specifica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), indicando tutti i contatori di energia elettrica (POD) dei membri. La CER è senza scopo di lucro e deve garantire ai partecipanti la libertà di adesione e di recesso in qualsiasi momento.

La condivisione dell’energia in modo “virtuale” e l’incentivo.

L’energia viene scambiata in modo virtuale quindi i prosumers continueranno ad autoconsumare quella da loro prodotta ed immettere in rete l’energia in eccesso (e ricevere il corrispettivo) mentre i consumatori, continueranno a prelevare l’energia dalla rete e pagare le bollette al gestore da loro scelto.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) calcola la quantità di energia condivisa dai partecipanti alla comunità energetica, utilizzando i dati registrati dai punti di prelievo e consegna (POD). Successivamente, il GSE calcola l’incentivo che corrisponde alla quantità di energia condivisa e lo versa alla Comunità Energetica.

La CER poi distribuirà l’incentivo ai suoi partecipanti secondo le modalità definite all’interno della comunità. Queste modalità possono variare a seconda delle preferenze e delle regole stabilite dagli stessi membri, ad esempio, in base alla quantità di energia prodotta o consumata da ciascun partecipante.

La CER distribuirà quindi l’incentivo secondo la modalità che è stata stabilita dai suoi partecipanti.

Il territorio di riferimento: la cabina primaria.

Il GSE calcola l’incentivo sulla base dell’energia condivisa tra i partecipanti alla CER all’interno della medesima cabina primaria della rete elettrica. Per verificare il territorio servito dalla cabina primaria alla quale appartiene il tuo contatore visita il sito del GSE e effettua la ricerca per indirizzo.

I benefici delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Ambientali: le comunità energetiche favoriscono l’uso di fonti di energia rinnovabile, come l’energia solare, eolica o idroelettrica, favorendo così la riduzione dell’uso di combustibili fossili. Le Comunità energetiche svolgono, quindi, un ruolo importante nella riduzione dell’impatto ambientale dell’energia e contribuiscono alla transizione verso un modello energetico sostenibile.

Economici: la condivisione dell’energia consente ai partecipanti della CER di accedere a incentivi statali che altrimenti non riceverebbero. Inoltre, l’installazione di impianti fotovoltaici aumenta il valore degli immobili, siano essi privati, pubblici o aziendali.

Sociali: oltre alla condivisione dell’energia, i partecipanti alla CER hanno la possibilità di promuovere e condividere iniziative sociali. Possono anche concordare di destinare una parte dell’incentivo a progetti benefici o per supportare la promozione della transizione energetica.

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Domande frequenti (FAQ)

Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. In una CER l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di uno medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

L’obiettivo principale di una CER è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, attraverso l’autoconsumo di energia rinnovabile.

Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.

Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica.

È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro etc, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto.

L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER.

No, le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili.
Tutti i partecipanti alla CER – che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori (ossia consumatori che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che producono energia per sé stessi e per i componenti della CER) – mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica e hanno la facoltà di uscire dalla Comunità quando lo desiderano, secondo le regole e le indicazioni contenuti nello statuto. Le stesse facoltà di ingresso e di uscita sono altresì garantite ai produttori da fonte rinnovabile.

Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di:

a) produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto fotovoltaico (o di altra tipologia, si veda il successivo punto xx);

b) autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere con il resto della comunità l’energia in eccesso;

c) consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “Vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.

Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere inseriti in una CER come unità di produzione. Sono quindi inclusi gli impianti fotovoltaici, ma può essere inserito nelle CER qualunque tipo di impianto rinnovabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.
Per poter accedere agli incentivi previsti per le CER gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente alla data del 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.
Si, esiste un vincolo geografico. Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria.

Sul sito istituzionale del GSE è presente un portale con la mappa interattiva delle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.
Su tale sito è possibile:
a) avere una informazione grafica, basata su geolocalizzazione, dell’area sottesa ad una medesima cabina primaria;
b) verificare il codice della cabina primaria di una determinata posizione geografica individuata dall’indirizzo e CAP.
E’ possibile consultare il portale GSE al seguente link  in fase di aggiornamento

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:

1) Una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di per 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica. (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica della tariffa incentivante si rimanda al successivo punto 12);

2) Un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh (Per informazioni dettagliate sulla valorizzazione economica di tale corrispettivo si rimanda al successivo punto 13).

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Infine, per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR. (Per informazioni dettagliate su tale contributo in conto capitale si rimanda al successivo punto 15).

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, sulla quantità di energia elettrica autoconsumata da una CER, è costituita da una parte fissa ed una variabile.

  • Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia.

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).
Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:

  • +4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • +10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).
Il GSE, per ciascuna CER, sulla base della quantità di energia elettrica autoconsumata, determina il corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere a ciascuna CER. Tale corrispettivo varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l’energia elettrica condivisa (nel 2023 era pari a 8,48 €/MWh).

La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti esclusivamente sull’energia elettrica autoconsumata dalla CER. Tale quantità di energia è pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.

L’energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.

Per ciascuna ora il GSE verificherà a quanto ammonta l’energia prodotta da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l’energia prelevata da ciascun consumatore della CER. L’energia autoconsumata sarà quindi pari al minor valore tra questi due somme di energia.

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE previa registrazione al seguente link.

Il soggetto beneficiario del contributo PNRR è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER, nei limiti delle sese ammissibili e dei seguenti costi di investimento massimi in funzione della taglia di potenza:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

Il soggetto beneficiario potrà presentare la richiesta di accesso al contributo PNRR a seguito dell’apertura dello sportello da parte del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal medesimo GSE. È necessario preliminarmente registrarsi al Portale attraverso il seguente link.

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento
  • connessione alla rete elettrica nazionale
  • studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
  • direzione lavori e sicurezza
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto

Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.

No, non sono considerate come spese ammissibili ai fini del contributo PNRR le spese relative a beni oggetto di un contratto di leasing finanziario.

Si, la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50% Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell’investimento (calcolato sulla base dei massimali precedentemente illustrati), non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.

No. La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica che è stata prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.

È invece possibile ottenere la tariffa incentivante nel caso si sia fruito delle detrazioni fiscali al 50% per ristrutturazioni edilizie (previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Tali impianti però non possono accedere ad altri contributi in conto capitale, compreso quello previsto dal PNRR.

Si. Nel caso in cui l’impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.

Sì, è possibile. L’energia accumulata viene considerata, tramite appositi algoritmi, come energia condivisa all’interno della CER e quindi incentivata.

Sì, in una CER possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’energia assorbita per la ricarica di autoveicolo, tramite appositi algoritmi, viene considerata dal GSE ai fini del calcolo dell’energia condivisa all’interno della CER.

No, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e le singole utenze di consumo di clienti finali possono appartenere ad una sola CER.

È possibile, tuttavia che uno stesso soggetto possa appartenere a due diverse CER con distinte utenze di consumo o impianti di produzione nella propria titolarità.

Un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile è un insieme di almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condòmini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico).

Si. I produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori.

La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quale ad esempio consorzi).

Un autoconsumatore individuale “a distanza” è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno da due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

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